Disposizioni in materia ambientale
(G.U. della Repubblica Italiana n. 189 del 13 agosto 2002)IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ART. 8.
(Funzionamento delle aree marine protette).
1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento
ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la
verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma
37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, e' effettuata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse
umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi
del comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine
protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque
gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel
rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalita' che ne assicurino
flessibilita' e adeguatezza di impiego.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti
conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.
6. In caso di particolari e contingenti necessita', al fine di assicurare il corretto funzionamento delle
aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' autorizzare di porre a
proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un
biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei
soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attivita' necessarie al corretto
funzionamento delle aree marine protette, puo' essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura
massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
ART. 9. (Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola). 1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono sostituite dalle seguenti: "e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro". ……………………………………………omissis…………………………………………… Nota all'art. 8: - L'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: nuovi interventi in campo ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998, e' il seguente: "37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.". Data a Roma, addi' 31 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli









